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Unioni Civili

di Daniela Caliendo


Con la Legge n.76/2016 (Legge Cirinnà),
nota per aver riformato il diritto di famiglia, è stata introdotta anche la disciplina sulle unioni civili per le coppie dello stesso sesso, nonché la possibilità, per coloro che risultano conviventi, indipendentemente
se sono eterosessuali o omosessuali, di regolare gli effetti patrimoniali della loro convivenza.

Le unioni civili, intese come l’unione di persone maggiorenni dello stesso sessosi costituiscono mediante una dichiarazione, di fronte all’uf ciale di stato civile, ed alla presenza di due testimoni.A differenza del matrimonio civile, la ”Legge unioni civili” citata non menziona tra gli obblighi quello di fedeltà e di collaborazione, ed inoltre, non prevede alcun periodo di separazione, in quanto allo scioglimento dell’unione viene riconosciuto effetto immediato. A tal proposito l’unione civile si scioglie con la manifestazione di volontà delle parti, anche disgiunta, dinanzi all’uf ciale dello stato civile. In tal caso la domanda di scioglimento dell’unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione.Riguardo al cognome, invece, mentre nel matrimonio civile al cognome della moglie si aggiunge quello del marito, nelle unioni civili la scelta è rimessa alla discrezionalità dei partner, che possono scegliere un cognome comune.

I diritti che i rispettivi partner acquisiscono con la nuova legge sulle unioni civili sono: Diritti patrimoniali; Diritti sullasuccessione, come ad esempio la successione legittima; Diritto al mantenimento ed agli alimenti in caso di scioglimento dell’unione; Diritto alla pensione di reversibilità; Diritto al ricongiungimento familiare ed alla cittadinanza italiana per lo straniero unito civilmente; Diritti sui trattamenti pensionistici/assicurativi/previdenziali; Diritto a tutte le prerogative sul lavoro; Diritto a ricevere informazioni sullo stato di salute dell’altro; Diritto a decidere in caso di incapacità dell’altro; Diritto a decidere, in caso di decesso, circa la donazione degli organi, ovvero del trattamento del corpo e delle celebrazioni funerarie. A questi si aggiungono anche i diritti a gli assegni familiari, ed a tutte le disposizioni scali, nonché all’estensione della disciplina sui carichi di famiglia, alle imposte di successione e donazione, all’impresa familiare, alle norme, alle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi popolari, all’amministrazione di sostegno ed ai diritti in materia penitenziaria. Per quanto concerne l’adozione, invece, ciascuna parte dell’unione civile, può fare richiesta diadozione del fi glio minore, anche adottivo dell’altra partedell’unione. In merito alla Legge sulle unioni civili, non può non menzionarsi un’importantissima sentenza della Corte di Giustizia Europea (n. C-673/16 del 05.06.2018) secondo cui i diritti dei coniugi sul ricongiungimento valgono anche nei paesi della UE che non riconoscono i matrimoni gay. E tale diritto di ricongiungimento si estende anche al riconoscimento del diritto a vivere e a lavorare, ovvero a soggiornare e circolare, nello stesso Paese del partner, anche se lo stesso non riconosce il matrimonio egualitario. In altre parole,i diritti dei coniugi gay, valgono in tutti i Paesi dell’UEche non riconoscono i matrimoni gay (che preme rammentare, sono attualmente nove).

La Corte di Lussemburgo ha precisato che questi Paesi restano liberi di non legalizzare le unioni omosessuali, aggiungendo però che «non possono ostacolare la libertà di residenza di un cittadino dell’Unione Europea ri utando di concedere al suo coniuge dello stesso sesso, cittadino di un paese non UE, undiritto derivato di residenzasul loro territorio».


Daniela Caliendo
Avvocato familiarista, da anni si occupa di umanità spesso posta ai margini
studiolegaledanielacaliendo@gmail.com
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