di Avv. Luca Pusceddu.
L’istituto della Transazione Fiscale, ancora poco conosciuto ed utilizzato nella prassi, consente all’impresa in crisi ed indebitata con l’Erario di ottenere degli stralci o dilazioni del debito erariale. Si può attivare nell’ambito della procedura finalizzata a stipulare un “accordo di ristrutturazione del debito” ex art. 182 bis L.F., ovvero di “concordato preventivo” ex art. 160 L.F., entrambe procedure il cui scopo è quello di evitare che lo stato di crisi dell’impresa possa sfociare nel fallimento (rinominato dal nuovo Codice della Crisi di Impresa come Liquidazione Giudiziale).
TRANSAZIONE FISCALE (ex art. 182 ter L.F. Nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione del debito o del concordato preventivo)
Con la Legge di Bilancio del 2017 è stata introdotta la possibilità di richiedere lo stralcio anche per i debiti IVA e Ritenute, fino ad allora espressamente negata. Nell’ipotesi di cui alla proposta di accordo di ristrutturazione del debito, consistente in una procedura bi-fasica (extragiudiziale e giudiziale) con la quale il debitore propone ai creditori un accordo per lo stralcio/dilazione del debito, la Transazione Fiscale si pone come procedimento incidentale il cui interlocutore è l’Agenzia delle Entrate. Il contribuente, pertanto, una volta richiesto all’Agenzia delle Entrate un estratto delle proprie pendenze (il termine previsto dal legislatore per avere riscontro alla richiesta è di 30 gg), dovrà indicarle nella proposta di accordo di ristrutturazione assieme a tutti gli eventuali altri debiti dell’impresa, ciascuno con il relativo grado di privilegio, al fine di proporre un piano specifico di risanamento del debito che tenga conto delle attività e delle passività, e che possa quindi garantire continuità alla stessa e soddisfare (almeno parzialmente) i creditori, ovvero, laddove abbia finalità liquidatorie, portare dei risultati economicamente apprezzabili in favore del Fisco e degli altri creditori (secondo l’ordine dei privilegi).
L’istanza andrà proposta all’Agenzia delle Entrate del luogo in cui il contribuente ha la sede principale corredata, tra gli altri documenti, da una relazione di un professionista Revisore Legale che, pur incaricato dall’istante, dovrà essere terzo ed imparziale e non dovrà aver svolto incarichi per la parte per i cinque anni antecedenti.
Il professionista dovrà garantire per la veridicità della situazione contabile, finanziaria e patrimoniale dell’impresa e dei soci eventualmente responsabili illimitatamente, oltre a fornire una attestazione di conformità e fattibilità in merito alla effettiva possibilità di realizzazione del piano proposto.
L’Agenzia delle Entrate, a tal punto, dovrà effettuare una valutazione in merito alla convenienza o meno del piano predetto rispetto ad eventuali altre vie, quali, per esempio, azioni esecutive mobiliari e/o immobiliari, ovvero, in ultima analisi, il fallimento del debitore.
Una recentissima riforma del dicembre 2020 ha modificato in favore del contribuente la disposizione normativa dell’art. 182 bis della L.F. ed al quarto comma è stato aggiunto il seguente periodo: “Il tribunale omologa l’accordo anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma (60%) e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria”.
Al riguardo è bene considerare che le speranze di recupero da parte dell’Erario nell’ambito delle procedure fallimentari sono piuttosto esigue, e che negli ultimi anni si sono attestate al di sotto del 2% del credito complessivamente vantato. Appare doveroso, pertanto, che l’Erario valuti l’effettiva convenienza del piano proposto dal contribuente anche qualora lo stesso preveda degli importanti stralci del debito. Una eventuale approvazione del piano da parte dell’Erario, peraltro, dovrebbe poi trovare conferma nel provvedimento di omologa dell’accordo di ristrutturazione da parte del Tribunale, il cui compito, in caso di accordo già raggiunto, non sarà quello di sindacare la convenienza o meno dell’accordo, quanto quello di vigilare sulla validità formale degli atti e sulla effettiva possibilità che il contribuente/debitore possa effettivamente rispettare l’accordo, anche con riguardo al regolare adempimento in favore dei creditori rimasti estranei allo stesso nel termine stabilito dalla legge (120 gg).
Un eventuale diniego da parte dell’Erario potrà invece essere disatteso dal Tribunale ai sensi della nuova disposizione sopra riportata, ovvero, impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria, in specie se non motivato, ovvero, laddove la motivazione risulti fragile o smentita nella sostanza dalla relazione/ attestazione del Revisore Legale. La Commissione Tributaria Provinciale potrà quindi effettuare una valutazione in merito alla convenienza dell’accordo proposto e decidere in merito all’eventuale accoglimento della proposta da parte dell’Erario.
Una volta raggiunto l’accordo con i creditori, ovvero ancor prima nel caso in cui il debitore dichiari la sussistenza di trattative in corso (vedi art. 182 ter L.F. n. 5), lo stesso viene quindi pubblicato nel Registro delle Imprese ed acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. Al riguardo appare di grande utilità la disposizione in forza della quale, a partire dal momento della pubblicazione in Camera di Commercio dell’intervenuto accordo con i creditori, ancor prima dell’omologa e per i successivi sessanta giorni, i creditori per titolo e causa anteriore alla data di pubblicazione non potranno avviare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire, se non concordati, titoli di prelazione. Entro trenta giorni da detta pubblicazione, inoltre, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizioni e il Tribunale, decise queste ultime, procede all’omologazione in camera di consiglio con decreto motivato che, eventualmente, può essere oggetto di reclamo dinnanzi alla Corte di Appello.
Di rilievo appare inoltre la disposizione per la quale lo stralcio proposto nei confronti dell’Erario, qualora relativo a crediti muniti di privilegio (es. Iva), non potrà essere differente (in peius) rispetto a quelli proposti ad altri creditori privilegiati. Lo stesso dicasi per i crediti erariali chirografari rispetto agli altri creditori di pari rango.
Lo studio Pusceddu&Partners, previo esame preliminare della situazione aziendale, potrà svolgere il fondamentale ruolo di “advisor legale” ed assistere le imprese nell’intero procedimento di ristrutturazione del debito (182 bis l.f.) e/o concordato preventivo e nella collaterale procedura di Transazione Fiscale.
Data la crisi generalizzata per il settore imprenditoriale, fortemente provato dall’emergenza Covid-19, appare uno strumento di fondamentale importanza nelle mani dell’imprenditore al fine di consentirgli di porre un punto fermo, calmierare le pendenze con il Fisco e poter quindi ripartire senza il peso di esposizioni, sanzioni ed interessi insopportabili per le casse dell’impresa.
Articolo aggiornato al 22.03.2021.
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